venerdì 22 febbraio 2008

CHIARIMENTI FISCALI atto II


Sempre a Telefisco 2008 è stato chiesto

se il beneficio della rateazione da 3 a 10 anni della detrazione del 55% per il risparmio energetico può essere utilizzato anche da chi ha effettuato le spese nel 2007.

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) – risponde l’Agenzia – all’articolo 1 commi 344, 345, 346 e 347 ha introdotto la detrazione del 55% della spesa per gli interventi finalizzati al risparmio energetico su edifici esistenti e ha disposto il riparto obbligatorio della detrazione in un numero di tre quote annuali di pari importo.
L’articolo 1 comma 20, lett. b), della Finanziaria 2008 ha invece previsto che il beneficio possa essere ripartito in un numero di quote annuali, di pari importo, compreso tra tre e dieci. Secondo l’Agenzia, la possibilità di rateizzare la detrazione per un periodo superiore al triennio, prevista dalla Finanziaria 2008, ha efficacia dal 1° gennaio 2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva. Ciò in quanto, in relazione alle detrazioni per interventi di risparmio energetico, l’efficacia retroattiva è stata espressamente disposta dal legislatore, al comma 23 dell’articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007, solo relativamente alla nuova Tabella di valori energetici, che va a sostituire quella allegata alla legge finanziaria 2007. In assenza di una analoga previsione riferita alle altre novità introdotte alla normativa sulla detrazione per il risparmio energetico, si deve ritenere che, in relazione alle spese sostenute nel 2007, la detrazione debba essere ripartita necessariamente in tre rate annuali.

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